Guida al referendum
di Daniel Brandi 3E
Con l’avvicinarsi del referendum e il dibattito che ormai prescinde dal merito della riforma, abbiamo ritenuto utile spiegare l’attuale struttura della magistratura e i cambiamenti dell’ordinamento che sono stati proposti.
Il funzionamento attuale
La magistratura italiana prevede due funzioni distinte, quella giudicante e quella requirente: i giudici e i PM, per intenderci.
Gli aspiranti magistrati, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e aver superato un concorso pubblico, sono ammessi a frequentare la Scuola Superiore della Magistratura e svolgere attività di tirocinio per circa un anno e mezzo in entrambi i ruoli, sia in tribunale che in procura, così da poter poi scegliere la propria funzione. Nell’arco della propria carriera, i magistrati possono cambiare funzione una sola volta, dovendo peraltro trasferirsi in una diversa regione: nel 2024 solo 42 di loro su 8.817 hanno cambiato funzione, ossia lo 0,48% del totale.
L’amministrazione è compito del Consiglio superiore della magistratura, a cui spettano, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [art. 105 della Costituzione]. Inoltre, il Consiglio ha il potere di dare pareri al Ministro della Giustizia (su richiesta dello stesso) sugli atti normativi all’esame del Parlamento e di formulare proposte di legge a quest’ultimo. Ma la funzione più importante è senza dubbio garantire l’osservanza dell’art 104 c.1 della Costituzione: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Lo stesso articolo ne detta anche la composizione: Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. I restanti componenti (30) sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
La riforma
Il quesito che sarà posto agli elettori, su scheda elettorale verde, è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”. Va dunque chiarito cosa effettivamente cambierebbe se la riforma fosse approvata.
Il progetto è imperniato sulla separazione a priori delle carriere dei giudici e dei PM; apporterà perciò cambiamenti sia nell’ambito della loro formazione che del CSM.
Appena laureati, gli aspiranti magistrati dovranno decidere a quale concorso prendere parte, se quello per la scuola dei giudici o dei PM; com’è ovvio, non sarà più concesso svolgere il tirocinio in entrambe le funzioni, che permette di operare una scelta più consapevole. Così facendo, sarà peraltro eliminata ogni possibilità ora esistente, benché minima, di cambiare funzione.
I maggiori cambiamenti coinvolgeranno però il CSM: esso sarà diviso in tre. Due Consigli, speculari, si occuperanno separatamente della magistratura giudicante e di quella requirente; sarà però sottratto loro il compito di giudicare le infrazioni disciplinari, che diverranno appannaggio di un’Alta Corte Disciplinare. Essi saranno composti non più da 33 membri, ma da 32 ciascuno, perché del Consiglio della magistratura giudicante non farà parte il procuratore generale della Cassazione, di quello della magistratura requirente non farà parte il primo presidente della Cassazione. Anche il sistema di scelta dei componenti sarà soggetto a una macroscopica revisione: i membri “togati” saranno sorteggiati tra tutti i magistrati in esercizio, quelli “laici” verranno sorteggiati da una lista stilata dal Parlamento, la cui lunghezza sarà successivamente stabilita da legge ordinaria.
L’Alta Corte Disciplinare sarà composta di 15 membri, ma sarà cambiata la loro proporzione rispetto ai Consigli: mentre essi vi saranno 20 magistrati e 10 “laici” – com’è anche ora nel CSM -, per un rapporto di 2:1, dell’Alta Corte non faranno parte 10 magistrati e 5 “laici” ma 9 magistrati e 6 “laici”. Di questi 6 membri, 3 saranno nominati dal Presidente della Repubblica, e 3 sorteggiati dalla stessa lista stilata per i due Consigli suddetti. Da una proporzione di 2:1 si passerà a 3:2, per un maggiore peso politico. Anche i requisiti di scelta saranno diversi: solo i magistrati con alle spalle almeno vent’anni di servizio ed esperienza in Cassazione potranno essere sorteggiati; inoltre, il presidente dovrà necessariamente essere un membro “laico”. Da ultimo, mentre allo stato attuale i magistrati sanzionati disciplinarmente dal CSM possono ricorrere in Cassazione, i magistrati sanzionati dall’Alta Corte potranno ricorrere solo di fronte alla stessa Alta Corte.
Sperando di aver chiarito questa questione probabilmente troppo complessa per i profani, dunque facilmente soggetta a manipolazioni propagandistiche, vi invitiamo a non cessare di informarvi per arrivare ben preparati al prossimo appuntamento elettorale.

